Art. 270.
              (Sbarco di dotazioni di bordo dalle navi)

  Le  dotazioni  di  bordo  che  si  sbarcano  dalle  navi italiane e
straniere  nei  porti  dello Stato si considerano estere agli effetti
doganali.
  La predetta disposizione non si applica quando venga dimostrato che
si tratti di prodotti, macchinari o materiali precedentemente immessi
in  consumo  a  norma del precedente articolo, secondo comma; in tali
casi  devono  essere revocate le agevolazioni eventualmente accordate
all'atto   della   immissione   in  consumo,  a  meno  che  la  nuova
destinazione  dei  prodotti,  macchinari e materiali sbarcati non dia
titolo al mantenimento delle agevolazioni stesse.