Art. 271.
(Sbarco temporaneo di dotazioni   di   bordo   dalle   navi  e  dagli
                             aeromobili)

  Il  Ministero  delle  finanze  puo' stabilire, anche in deroga alle
disposizioni   in   materia  di  temporanea  importazione,  procedure
semplificate  per  agevolare  lo sbarco temporaneo dalle navi e dagli
aeromobili  di  dotazioni  di  bordo  destinate  ad essere riparate o
revisionate.