Art. 271. (Sbarco temporaneo di dotazioni di bordo dalle navi e dagli aeromobili) Il Ministero delle finanze puo' stabilire, anche in deroga alle disposizioni in materia di temporanea importazione, procedure semplificate per agevolare lo sbarco temporaneo dalle navi e dagli aeromobili di dotazioni di bordo destinate ad essere riparate o revisionate.