Art. 272.
(Imbarco od installazione di dotazioni   di  bordo  sugli  aeromobili
                             stranieri)

  I  prodotti,  i  macchinari  ed  i materiali esteri e nazionali che
vengono  imbarcati  od installati nello Stato su aeromobili stranieri
in  esercizio  per  essere  destinati  a  dotazioni  di  bordo  degli
aeromobili  medesimi  sono  considerati  usciti  in  transito  od  in
riesportazione   se   esteri   ed  in  esportazione  se  nazionali  o
nazionalizzati.