Art. 272. (Imbarco od installazione di dotazioni di bordo sugli aeromobili stranieri) I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nello Stato su aeromobili stranieri in esercizio per essere destinati a dotazioni di bordo degli aeromobili medesimi sono considerati usciti in transito od in riesportazione se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati.