Art. 273.
     (Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocita' di trattamento)

  Il  Ministro  per  le  finanze,  con proprio decreto da pubblicarsi
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, puo' stabilire
che  le  agevolazioni previste negli articoli 269, primo comma, e 272
non  sono  applicabili  nei  confronti  delle navi e degli aeromobili
battenti  la bandiera di altri Stati, qualora risulti che detti Stati
non  accordano  nei propri porti od aeroporti uguale trattamento alle
navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.