Art. 273. (Navi ed aeromobili stranieri. Reciprocita' di trattamento) Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' stabilire che le agevolazioni previste negli articoli 269, primo comma, e 272 non sono applicabili nei confronti delle navi e degli aeromobili battenti la bandiera di altri Stati, qualora risulti che detti Stati non accordano nei propri porti od aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.