Art. 274. 
(Imbarco  od  installazioni  di   dotazioni   di   bordo   su   treni
internazionali e su  autoveicoli  stradali  a  motore,  immatricolati
                             all'estero) 
 
  Per l'imbarco o l'installazione nello Stato di dotazioni  di  bordo
sui treni internazionali e sui veicoli stradali a motore  e  relativi
rimorchi, immatricolati  all'estero,  si  osservano  le  disposizioni
stabilite negli accordi e nelle convenzioni internazionali.