Art. 274. (Imbarco od installazioni di dotazioni di bordo su treni internazionali e su autoveicoli stradali a motore, immatricolati all'estero) Per l'imbarco o l'installazione nello Stato di dotazioni di bordo sui treni internazionali e sui veicoli stradali a motore e relativi rimorchi, immatricolati all'estero, si osservano le disposizioni stabilite negli accordi e nelle convenzioni internazionali.