Art. 275. (Merci estere cadute in abbandono) Le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati ai sensi dell'art. 97 possono essere assoggettate, a seguito di dichiarazione presentata dal gestore del magazzino o recinto in sostituzione del proprietario delle merci stesse, al regime del deposito doganale privato. La dichiarazione deve essere presentata entro dieci giorni dalla caduta in abbandono o, nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 278, entro il piu' breve termine fissato dal capo della dogana; le merci in tal modo assoggettate al regime del deposito perdono, agli effetti doganali, la condizione di merci abbandonate. Trascorso inutilmente il predetto termine, la dogana iscrive le merci in apposito registro. Nel medesimo registro indicato nel precedente comma vengono iscritte le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini di temporanea custodia gestiti dalla dogana e quelle non ritirate dai depositi di diretta custodia della dogana entro il termine di cui all'articolo 151, primo comma.