Art. 275.
                 (Merci estere cadute in abbandono)

  Le  merci  estere  cadute  in  abbandono  durante  la  giacenza nei
magazzini  o  recinti  di  temporanea  custodia gestiti dagli enti ed
imprese   autorizzati   ai   sensi   dell'art.   97   possono  essere
assoggettate,  a  seguito di dichiarazione presentata dal gestore del
magazzino  o  recinto  in  sostituzione  del proprietario delle merci
stesse, al regime del deposito doganale privato.
  La  dichiarazione  deve  essere presentata entro dieci giorni dalla
caduta  in abbandono o, nei casi indicati nel secondo comma dell'art.
278,  entro  il  piu' breve termine fissato dal capo della dogana; le
merci  in  tal modo assoggettate al regime del deposito perdono, agli
effetti  doganali,  la  condizione  di  merci  abbandonate. Trascorso
inutilmente  il  predetto  termine,  la  dogana  iscrive  le merci in
apposito registro.
  Nel   medesimo  registro  indicato  nel  precedente  comma  vengono
iscritte  le merci estere cadute in abbandono durante la giacenza nei
magazzini  di  temporanea  custodia gestiti dalla dogana e quelle non
ritirate  dai  depositi  di  diretta  custodia  della dogana entro il
termine di cui all'articolo 151, primo comma.