Art. 276.
       (Merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono)

  Le  merci nazionali e nazionalizzate cadute in abbandono sono prese
in  carico  dalla  dogana  in  apposito  registro.  Tuttavia,  quelle
giacenti  nei  magazzini  o recinti di temporanea custodia gestiti da
enti  ed  imprese  autorizzati  perdono,  agli  effetti  doganali, la
condizione  di merci abbandonate se la dogana dichiara di non vantare
sulle  merci  stesse  ragioni  di credito per tributi e spese; in tal
caso  all'esito  di  dette  merci provvede il gestore del magazzino o
recinto secondo le norme del codice civile o di leggi speciali.