Art. 277. 
               (Ricognizione delle merci abbandonate) 
 
  Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui ai precedenti, articoli
275  e  276  la  dogana  procede  alla  ricognizione   della   merce,
verificandone  la  quantita'   e   la   qualita'   ed   effettuandone
provvisoriamente una stima sommaria. Tali operazioni, in assenza  del
proprietario, sono eseguite alla presenza di due  testimoni  estranei
all'amministrazione finanziaria e, se le merci non si trovano  presso
la dogana, del depositario o di un suo rappresentante. 
  Trascorso un mese dalla caduta in abbandono la dogana, a norma  dei
successivi articoli, procede alla vendita delle  merci  iscritte  nei
registri anzidetti ovvero  ne  dispone  la  cessione  gratuita  o  la
distruzione. 
  Fino al momento dell'esito, le merci cadute in abbandono durante la
giacenza nei magazzini  o  recinti  gestiti  dagli  enti  ed  imprese
autorizzati restano in consegna  ai  magazzini  o  recinti  medesimi,
senza che la dogana sia tenuta a rispondere di perdite od avarie ed a
sostenere le relative spese di custodia.