Art. 278. 
                   (Esito delle merci abbandonate) 
 
  All'esito delle merci iscritte nei registri provvede il  ricevitore
della dogana che le ha in carico. Ove se ne  ravvisi  l'opportunita',
esse possono essere concentrate presso altre dogane, che le  assumono
in carico. 
  Il capo della circoscrizione doganale nella quale  e'  compresa  la
dogana che ha in carico le merci puo' disporre che, anche prima della
scadenza del normale termine di un mese dalla caduta in abbandono, le
merci stesse: 
    a) siano cedute subito e gratuitamente ad istituti  aventi  scopi
di assistenza e beneficenza, in esenzione dai diritti doganali e  col
vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si  tratti  di
merci deperibili di esigua quantita' o di scarso valore commerciale; 
    b) siano vendute a trattativa privata, quando si tratti di  merci
deperibili non rientranti nella precedente lettera a) o di  merci  il
cui limitato valore commerciale non consentirebbe il  recupero  delle
spese di custodia ove questa fosse  ulteriormente  protratta,  ovvero
quando sussistano altri fondati motivi di urgenza; 
    c) siano immediatamente distrutte, prescindendosi dal tentarne la
vendita, quando si tratti di merci che  in  sede  di  stima  sommaria
siano state riconosciute prive di valore  commerciale  ovvero  quando
ricorrano particolari motivi di necessita' o convenienza. 
  Per le merci giacenti nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed
imprese autorizzati, i provvedimenti di cui alle lettere a) e c)  del
precedente comma possono essere adottati solo  con  il  consenso  del
gestore. 
  All'infuori dei casi indicati nel  secondo  comma,  le  merci  sono
vendute mediante pubblico incanto o licitazione privata a scelta  del
ricevitore, e sono  offerte  per  singoli  oggetti  oppure  a  lotti,
secondo la  convenienza.  La  vendita  puo'  essere  affidata  ad  un
istituto di vendite giudiziarie, autorizzato ai sensi dello art.  159
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura  civile,  il
quale, ove lo ritenga necessario, ha facolta' di apportare  le  merci
dai locali in cui  sono  depositate,  previa  prestazione  di  idonea
cauzione.