Art. 279. (Procedimenti per la vendita delle merci abbandonate) Prima della vendita, la dogana provvede alla stima definitiva delle merci, che costituira' il prezzo base. Quando la vendita e' effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, deve essere, almeno dieci giorni prima della gara stessa, affisso nell'albo della sede della dogana e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia: ove ne ravvisi l'opportunita', il capo della dogana puo' disporre che all'avviso per il pubblico incanto sia data maggiore diffusione. Quando la vendita e' effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni, deve essere diramato ad almeno cinque ditte che possano avere interesse alla gara. Sia nell'avviso che nell'invito devono essere anche indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base e l'ammontare dei diritti doganali dovuti in base alle norme di cui al primo comma dell'art. 281; deve altresi' esservi fatta menzione degli eventuali ulteriori adempimenti necessari ai fini della nazionalizzazione. Le merci che dopo un primo esperimento di pubblico incanto o di licitazione privata rimangono invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.