Art. 279.
        (Procedimenti per la vendita delle merci abbandonate)

  Prima della vendita, la dogana provvede alla stima definitiva delle
merci, che costituira' il prezzo base.
  Quando  la  vendita  e'  effettuata al pubblico incanto il relativo
avviso,  contenente  l'indicazione  del  giorno, dell'ora e del luogo
della gara, deve essere, almeno dieci giorni prima della gara stessa,
affisso  nell'albo  della  sede  della dogana e pubblicato nel Foglio
annunzi  legali  della  provincia:  ove ne ravvisi l'opportunita', il
capo  della  dogana  puo'  disporre  che  all'avviso  per il pubblico
incanto sia data maggiore diffusione. Quando la vendita e' effettuata
mediante  licitazione  privata,  il  relativo  invito,  contenente le
medesime indicazioni, deve essere diramato ad almeno cinque ditte che
possano avere interesse alla gara.
  Sia  nell'avviso  che nell'invito devono essere anche indicati, per
ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base e l'ammontare dei
diritti  doganali  dovuti  in  base  alle norme di cui al primo comma
dell'art.  281;  deve altresi' esservi fatta menzione degli eventuali
ulteriori adempimenti necessari ai fini della nazionalizzazione.
  Le  merci  che  dopo  un primo esperimento di pubblico incanto o di
licitazione privata rimangono invendute sono messe in vendita con una
successiva  gara  al  migliore  offerente,  prescindendosi dal prezzo
base.