Art. 28.
          (Esercizio della vigilanza nei laghi di confine)

  Salva   l'osservanza  degli  accordi  internazionali,  nelle  acque
nazionali  del  lago  Maggiore  e del lago di Lugano i militari della
guardia  di  finanza  debbono  fermare  e visitare le navi, quando vi
siano indizi di contrabbando, e scortarle alla piu' vicina dogana per
i necessari accertamenti.