Art. 28. (Esercizio della vigilanza nei laghi di confine) Salva l'osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla piu' vicina dogana per i necessari accertamenti.