Art. 281. (Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita) Le merci estere ed assimilate sono vendute allo stato estero; qualora l'acquirente intenda rispedirle direttamente all'estero ovvero dare ad esse una destinazione doganale diversa dalla importazione definitiva e' tenuto a presentare, all'atto del perfezionamento della vendita, la relativa dichiarazione doganale. In mancanza di tale dichiarazione e sempreche' non ne sia vietata l'importazione, le merci predette si intendono dall'acquirente destinate al consumo nel territorio doganale e per esse la dogana riscuote d'ufficio, all'atto del perfezionamento della vendita, i relativi diritti doganali, calcolati sulla base delle aliquote vigenti al momento del perfezionamento stesso e commisurati al valore di stima definitiva accertato ai sensi del primo comma dell'art. 279. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali riscossi ai sensi del precedente comma, e' destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia di pertinenza della dogana e di quelle sostenute per la vendita. La parte residua viene assunta in deposito dalla dogana e resta a disposizione degli aventi diritto, i quali possono richiederne lo svincolo, a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita; trascorso inutilmente tale termine, la somma viene introitata dalla dogana a titolo definitivo. Le merci rimaste invendute devono di regola essere distrutte, salvo che il capo della dogana non ritenga di disporne la gratuita cessione a norma del secondo comma, lettera a), dell'art. 278. Fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilita' delle merci presentando una dichiarazione diretta a conferire ad esse una destinazione doganale consentita, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza della dogana e di quelle sostenute per la vendita, nonche' dei diritti doganali calcolati ai sensi del primo comma, in caso di destinazione al consumo nel territorio doganale. Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al secondo comma ovvero il recupero della disponibilita' della merce e' contestata la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione di destinazione doganale.