Art. 281. 
(Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita) 
 
  Le merci estere ed  assimilate  sono  vendute  allo  stato  estero;
qualora  l'acquirente  intenda  rispedirle  direttamente   all'estero
ovvero  dare  ad  esse  una  destinazione  doganale   diversa   dalla
importazione  definitiva  e'  tenuto  a  presentare,   all'atto   del
perfezionamento della vendita, la relativa dichiarazione doganale. 
  In mancanza di tale dichiarazione e sempreche' non ne  sia  vietata
l'importazione,  le  merci  predette  si  intendono   dall'acquirente
destinate al consumo nel territorio doganale e  per  esse  la  dogana
riscuote d'ufficio, all'atto del  perfezionamento  della  vendita,  i
relativi  diritti  doganali,  calcolati  sulla  base  delle  aliquote
vigenti al momento del perfezionamento stesso e commisurati al valore
di stima definitiva accertato ai sensi del primo comma dell'art. 279. 
  La  somma  ricavata  dalla  vendita,  esclusi  i  diritti  doganali
riscossi ai sensi del precedente comma, e' destinata in  primo  luogo
al recupero delle spese di custodia di pertinenza della dogana  e  di
quelle sostenute per la vendita. La parte residua  viene  assunta  in
deposito dalla dogana e resta a disposizione degli aventi diritto,  i
quali possono richiederne lo svincolo, a pena di decadenza, non oltre
due anni dalla vendita; trascorso inutilmente tale termine, la  somma
viene introitata dalla dogana a titolo definitivo. 
  Le merci rimaste invendute devono di regola essere distrutte, salvo
che il capo della dogana non ritenga di disporne la gratuita cessione
a norma del secondo comma, lettera a), dell'art. 278. 
  Fino a che non sia  avvenuta  la  cessione,  la  distruzione  o  la
vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilita'  delle
merci presentando una dichiarazione diretta a conferire ad  esse  una
destinazione doganale consentita, previo  pagamento  delle  spese  di
custodia di pertinenza della dogana e  di  quelle  sostenute  per  la
vendita, nonche' dei diritti doganali calcolati ai  sensi  del  primo
comma, in caso di destinazione al consumo nel territorio doganale. 
  Nei confronti dell'avente diritto che  ottiene  lo  svincolo  della
somma residua di cui  al  secondo  comma  ovvero  il  recupero  della
disponibilita' della merce e' contestata la violazione relativa  alla
mancata   presentazione,   entro   il   prescritto   termine,   della
dichiarazione di destinazione doganale.