Art. 282.
(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra
                        e gli spazi doganali)

  E'  punito  con  la multa non minore di due e non maggiore di dieci
volte i diritti di confine dovuti chiunque:
    a)  introduce  merci  estere  attraverso  il  confine di terra in
violazione  delle  prescrizioni,  divieti  e  limitazioni stabiliti a
norma dell'articolo 16;
    b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la
frontiera e la piu' vicina dogana;
    c)  e'  sorpreso  con  merci  estere nascoste sulla persona o nei
bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere
od  in  qualunque  mezzo  di  trasporto,  per  sottrarle  alla visita
doganale;
    d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti
dovuti  o  senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto
nell'art. 90;
    e)   porta   fuori  del  territorio  doganale,  nelle  condizioni
prevedute  nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate
soggette a diritti di confine;
    f)   detiene   merci  estere,  quando  ricorrano  le  circostanze
prevedute  nel  secondo  comma  dell'articolo  25  per  il delitto di
contrabbando.