Art. 284.
         (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

  E'  punito  con  la multa non minore di due e non maggiore di dieci
volte i diritti di confine dovuti il capitano:
    a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere
con  navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa
in prossimita' del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
    b)  che,  trasportando  merci  estere, approda in luoghi dove non
sono  dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione
delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art.
16, salvi i casi di forza maggiore;
    c)  che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza
netta  non  superiore  a  duecento  tonnellate,  nei  casi  in cui il
manifesto e' prescritto;
    d)  che  al  momento  della partenza della nave non ha a bordo le
merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di
diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri
documenti doganali;
    e)  che  trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave
di  stazza  netta  non  superiore  a  cinquanta  tonnellate, senza la
relativa bolletta di cauzione;
    f)  che  ha  imbarcato  merci  estere  in  uscita  dal territorio
doganale  su  nave  di  stazza  non superiore a cinquanta tonnellate,
salvo  quanto  previsto  nell'art.  254 per l'imbarco di provviste di
bordo.
  Con  la  stessa  pena  e' punito chiunque nasconde nella nave merci
estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.