Art. 285. (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, ometto di denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita' indicate dall'art. 114. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena e' punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.