Art. 285. 
       (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea) 
 
  E' punito con la multa non minore di due e non  maggiore  di  dieci
volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: 
    a) che trasporta merci estere nel territorio  dello  Stato  senza
essere munito del manifesto, quando questo e' prescritto; 
    b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha  a  bordo
le merci estere,  le  quali  vi  si  dovrebbero  trovare  secondo  il
manifesto e gli altri documenti doganali; 
    c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile  senza
il compimento delle prescritte operazioni doganali; 
    d) che atterrando fuori  di  un  aeroporto  doganale,  ometto  di
denunciare, entro il piu' breve termine, l'atterraggio alle Autorita'
indicate dall'art. 114. In tali casi  e'  considerato  introdotto  in
contrabbando  nel  territorio  doganale,  oltre  il   carico,   anche
l'aeromobile. 
  Con la stessa pena e' punito chiunque  da  un  aeromobile  in  volo
getta nel  territorio  doganale  merci  estere,  ovvero  le  nasconde
nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. 
  Le pene sopraindicate  si  applicano  indipendentemente  da  quello
comminate  per  il  medesimo  fatto  dalle   leggi   speciali   sulla
navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.