Art. 286.
              (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

  E'  punito  con  la multa non minore di due e non maggiore di dieci
volte  i  diritti  di  confine  dovuti  chiunque  nei territori extra
doganali  indicati  nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di
merci  estere  soggette  a  diritti  di  confine, o li costituisce in
misura superiore a quella consentita.