Art. 287.
(Contrabbando per indebito uso di  merci  importate  con agevolazioni
                              doganali)

  E'  punito  con  la multa non minore di due e non maggiore di dieci
volte  i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte,
a  merci  estere  importate in franchigia e con riduzione dei diritti
stessi  una  destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu
concessa   la  franchigia  o  la  riduzione,  salvo  quanto  previsto
nell'art. 140.