Art. 289.
         (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

  E'  punito  con  la multa non minore di due e non maggiore di dieci
volte  i  diritti  di  confine  dovuti chiunque introduce nello Stato
merci  estere  in  sostituzione  di  merci nazionali o nazionalizzate
spedite in cabotaggio od in circolazione.