Art. 290.
(Contrabbando nell'esportazione  di  merci  ammesse a restituzione di
                              diritti)

  Chiunque  usa  mezzi  fraudolenti  allo  scopo di ottenere indebita
restituzione  di  diritti  stabiliti per l'importazione delle materie
prime  impiegate  nella  fabbricazione  di  merci  nazionali  che  si
esportano, e' punito con la multa non minore di due volte l'ammontare
dei  diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e
non maggiore del decuplo di essi.