Art. 291.
     (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

  Chiunque   nelle  operazioni  di  importazione  o  di  esportazione
temporanea  o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione,
allo  scopo  di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero
dovuti,  sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero
usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due
e  non  maggiore  di  dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che
tentava di evadere.