Art. 292.
                    (Altri casi di contrabbando)

  Chiunque,  fuori  dei  casi  preveduti  negli  articoli precedenti,
sottrae  merci  al pagamento dei diritti di confine dovuti, e' punito
con  la  multa  non  minore  di  due  e non maggiore di dieci volte i
diritti medesimi.