Art. 294.
(Pena per il contrabbando   in   caso   di   mancato   o   incompleto
                accertamento dell'oggetto del reato)

  Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi
potuto  accertare,  in tutto od in parte, la qualita', la quantita' e
il  valore  della merce, in luogo della pena proporzionale si applica
la multa fino a lire cinquecentomila.
  In  ogni  caso,  la  pena  non  puo' essere inferiore al doppio dei
diritti  dovuti  sulla  quantita'  di  merce  che sia stato possibile
accertare.