Art. 294. (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato) Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto od in parte, la qualita', la quantita' e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila. In ogni caso, la pena non puo' essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantita' di merce che sia stato possibile accertare.