Art. 295.
              (Circostanze aggravanti del contrabbando)

  Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la
multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di
confine  dovuti  chiunque,  per  commettere  il contrabbando, adopera
mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
  Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre
a cinque anni:
    a)  quando  nel  commettere il reato, o immediatamente dopo nella
zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
    b)  quando  nel  commettere il reato, o immediatamente dopo nella
zona di vigilanza, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano
sorprese  insieme  riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo
agli organi di polizia;
    c)  quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede
pubblica o contro la pubblica amministrazione;
    d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di
contrabbando   e   il   delitto  commesso  sia  tra  quelli  per  cui
l'associazione e' stata costituita.