Art. 296.
                     (Recidiva nel contrabbando)

  Colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando
preveduto dal presente testo unico o da altra legge fiscale, commette
un  altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la
sola  multa,  e'  punito,  oltre  che con la pena della multa, con la
reclusione fino ad un anno.
  Se il recidivo in un delitto di contrabbando preveduto dal presente
testo  unico  o  da  altra legge fiscale commette un altro delitto di
contrabbando  per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena
della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata
dalla meta' a due terzi.
  Quando  non  occorrono le circostanze prevedute in questo articolo,
la recidiva nel contrabbando e' regolata dal codice penale.