Art. 297.
                       (Contrabbando abituale)

  E'  dichiarato  delinquente  abituale  in  contrabbando chi riporta
condanna  per  delitto  di contrabbando, dopo essere stato condannato
per  tre  contrabbandi  preveduti dal presente testo unico o da altra
legge  fiscale,  commessi  entro  dieci  anni e non contestualmente e
relativi  a  violazioni  per  le  quali  i diritti sottratti o che si
tentava  di  sottrarre  non  siano  inferiori complessivamente a lire
cinquantamila.