Art. 298.
                    (Contrabbando professionale)

  Chi,   dopo   avere  riportato  quattro  condanne  per  delitto  di
contrabbando  preveduto  dal  presente  testo  unico o da altra legge
fiscale,  riporta  condanna  per un altro delitto di contrabbando, e'
dichiarato  delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto
riguardo  alla  condotta  ed  al genere di vita del colpevole ed alle
altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133 del codice
penale,  debba  ritenersi  che egli viva abitualmente, anche in parte
soltanto, dei proventi del reato.