Art. 299.
  (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale)

  Gli    effetti    della   dichiarazione   di   abitualita'   e   di
professionalita'  nel  contrabbando  sono  regolati dall'art. 109 del
codice penale.
  Le  disposizioni  dei  due  articoli  precedenti  non  pregiudicano
l'applicazione  degli  articoli  102  e 105 del codice penale, quando
ricorrono le condizioni ivi prevedute.