Art. 299. (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale) Gli effetti della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel contrabbando sono regolati dall'art. 109 del codice penale. Le disposizioni dei due articoli precedenti non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi prevedute.