Art. 30.
          (Esercizio della vigilanza nella zona marittima)

  Nella  zona  di  vigilanza  doganale  marittima,  i  militari della
guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta
non  superiore  a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano
il  manifesto  prescritto  a  norma  dell'articolo  105  e  gli altri
documenti del carico. Se il capitano non e' munito del manifesto o si
rifiuta di presentarlo, ed in qualunque caso in cui vi sia indizio di
violazione  di  norme  doganali, la nave e' scortata alla piu' vicina
dogana per i necessari accertamenti.
  Per  le  navi  di  stazza  netta superiore a duecento tonnellate la
vigilanza  e'  esercitata  sui movimenti delle navi medesime entro la
zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il
trasbordo,  dove  non sono uffici doganali, i militari suddetti hanno
facolta' di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di
scortare  le  navi stesse alla piu' vicina dogana per i provvedimenti
del caso.