Art. 300.
(Delle misure di sicurezza personali    non    detentive.    Liberta'
                              vigilata)

  Quando  per  il delitto di contrabbando sia applicata la pena della
reclusione superiore ad un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione
del condannato alla liberta' vigilata.
  Ad  assicurare  l'esecuzione  di tale misura concorre la guardia di
finanza.