Art. 301. (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato, si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli ovvero siano stati artificiosamente modificati per dissimulare le merci che vi sono state collocate, non possono essere restituiti a chi ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode.