Art. 301.
         (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)

  Nei  casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose
che  servirono  o furono destinate a commettere il reato e delle cose
che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
  Se  si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea
al  reato,  si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice
penale. Tuttavia, i mezzi di trasporto che abbiano segreti ripostigli
ovvero  siano  stati  artificiosamente  modificati per dissimulare le
merci  che  vi  sono state collocate, non possono essere restituiti a
chi  ne abbia diritto se prima non siano stati ridotti in modo da non
prestarsi ulteriormente alla frode.