Art. 303.
(Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla
importazione definitiva, al deposito   o  alla  spedizione  ad  altra
                               dogana)

  Qualora  le dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed
al  valore  delle  merci  destinate  alla importazione definitiva, al
deposito  o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione,
non  corrispondano  all'accertamento,  il  dichiarante  e' punito con
l'ammenda da lire ottocento a duemila.
  La precedente disposizione non si applica:
    a)  quando  nei  casi  previsti dall'articolo 57, lettera d), pur
essendo  errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata con
precisione  la  denominazione  commerciale  della  merce,  in modo da
rendere possibile l'applicazione dei diritti;
    b)  quando  le  merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di
accertamento  sono  considerate nella tariffa in differenti sottovoci
di  una  medesima  voce,  e  l'ammontare  dei diritti di confine, che
sarebbero  dovuti  secondo  la  dichiarazione, e' uguale a quello dei
diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
    c)  quando  le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel
valore  non  superano il cinque per cento per ciascuna qualita' delle
merci dichiarate.
  Se   i  diritti  di  confine  complessivamente  dovuti  secondo  lo
accertamento   sono   maggiori  di  quelli  calcolati  in  base  alla
dichiarazione  e la differenza supera il cinque per cento, l'ammenda,
qualora  il  fatto  non costituisca piu' grave reato, e' applicata in
misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non
maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da
errori   di   calcolo,  di  conversione  della  valuta  estera  o  di
trascrizione   commessi   in  buona  fede  nella  compilazione  della
dichiarazione  ovvero  e'  dovuta ad inesatta indicazione del valore,
sempreche'  il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari
per   l'accertamento   del   valore  stesso,  si  applica,  in  luogo
dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore
dell'intero ammontare della differenza stessa.