Art. 304. (Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti) Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe - restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta. Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.