Art. 304.
(Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con
                      restituzione di diritti)

  Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le
merci  destinate  all'esportazione  e la dichiarazione presentata per
ottenere  la  restituzione  dei diritti, il dichiarante e' punito con
l'ammenda  non  minore  della  somma  che  indebitamente si sarebbe -
restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto
non costituisca reato di contrabbando.
  Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di
calcolo  o  di  trascrizione  commessi  in buona fede, si applica, in
luogo  dell'ammenda,  la  pena pecuniaria non minore del decimo e non
maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta.
  Le  precedenti  disposizioni  non si applicano quando la differenza
fra  i  diritti  di  cui  e' stata chiesta la restituzione secondo la
dichiarazione   e   quelli   effettivamente   da  restituire  secondo
l'accertamento non supera il cinque per cento.