Art. 307.
(Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in
                        esenzione da visita)

  Qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in
esenzione  da  accertamento  sono  stati alterati per modo che ne sia
derivata una differenza di quantita', la pena stabilita nell'articolo
305  e'  aumentata  in  misura  non  minore di lire cinquecento e non
maggiore di lire seimila per ogni collo alterato.