Art. 308.
 (Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati)

  Qualora  nella  verificazione  delle  merci  immesse  in  magazzini
doganali   di  proprieta'  privata  si  trovi  una  differenza  nella
qualita',  ovvero vi sia una eccedenza di quantita' che superi il due
per  cento,  il  concessionario del magazzino e' punito con l'ammenda
non  minore  della  meta'  e  non  maggiore del triplo dei diritti di
confine  dovuti  sulla merce di qualita' diversa o sull'eccedenza che
e' stata riscontrata.
  Se  vi  e'  una deficienza superiore al due per cento oltre il calo
riconosciuto,  si applica la pena dell'ammenda nella misura stabilita
nel  comma  precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener
conto di detto calo.
  Indipendentemente  dall'applicazione  delle  sanzioni penali, se la
differenza  di quantita' in piu' o in meno supera il venti per cento,
il  concessionario  e'  obbligato a sdoganare immediatamente tutte le
merci  registrate  a  suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia
stata  accertata  a  suo  carico,  in magazzino da lui gestito, altra
differenza  di  quantita'  egualmente  superiore  al venti per cento,
ancorche'  relativa  a  merci  di  diversa qualita', egli e' altresi'
privato della concessione del deposito per la durata di un anno.
  Se  si  trovano  mancanti  colli  annotati  sui  registri,  la pena
dell'ammenda  e'  non  minore  di due e non maggiore di dieci volte i
diritti  di  confine  dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il
peso  dei  colli  mancanti, questo e' calcolato in base alla media di
quelli della stessa specie costituenti la parte depositata.
  Se  i  fatti  previsti  nelle precedenti disposizioni costituiscono
reato  di  contrabbando,  si  applicano  le pene stabilite per questo
reato.