Art. 309.
    (Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia)

  Quando  nei  magazzini  di  temporanea  custodia gestiti da enti od
imprese  autorizzati  si  riscontrano le differenze di quantita' e di
qualita'  di  cui al terzo e quarto comma dell'art. 98, il gestore e'
punito  con  la pena pecuniaria non minore della meta' e non maggiore
del  triplo  dei  diritti  relativi  alle merci mancanti o eccedenti,
salvo  che  non  ricorrano,  a  carico  del gestore stesso o di altri
soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.