Art. 31.
                         (Casi di naufragio)

  Nel  caso di naufragio gli addetti all'amministrazione delle dogane
ed i militari della guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi
ai  naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni,
alla  tutela  degli  interessi  doganali  di  concerto con gli organi
locali dell'Amministrazione della marina mercantile.
  Alle  merci  recuperate  da  naufragio  puo'  essere data qualsiasi
destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli
aventi diritto.