Art. 31. (Casi di naufragio) Nel caso di naufragio gli addetti all'amministrazione delle dogane ed i militari della guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con gli organi locali dell'Amministrazione della marina mercantile. Alle merci recuperate da naufragio puo' essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.