Art. 310.
(Differenze rispetto  alla  dichiarazione  di  merci  destinate  alla
              temporanea importazione od esportazione)

  Qualora si riscontrino differenze di qualita' o di quantita' fra la
dichiarazione  e  le  merci destinate all'importazione temporanea, si
applica  l'ammenda  non  minore  dell'intero ammontare dei diritti di
confine  dovuti  per  le  merci  trovate  di  qualita'  diversa dalla
dichiarata  e  per  le quantita' eccedenti o mancanti, e non maggiore
del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad
essere  riesportate  in  prodotti  soggetti  a dazio di uscita, sara'
compreso  nel  computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sui
prodotti   corrispondenti   alle  quantita'  mancanti  rispetto  alla
dichiarazione.
  Per le differenze di qualita' o di quantita' fra la dichiarazione e
le merci destinate alla esportazione temporanea, si applica l'ammenda
non  minore  dell'intera  differenza  fra  i  diritti  di entrata che
sarebbero   dovuti   alla   reimportazione  delle  merci  secondo  la
dichiarazione  e  quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento,
se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo
della differenza stessa. Se si accertano differenza su merci soggette
a dazio di uscita, sara' compreso nel computo dell'ammenda anche tale
dazio,   commisurato   sulle   differenze   accertate  rispetto  alla
dichiarazione.
  L'ammenda  non  si  applica  quando  la differenza di quantita' non
supera il cinque per cento.