Art. 310. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione) Qualora si riscontrino differenze di qualita' o di quantita' fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualita' diversa dalla dichiarata e per le quantita' eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sara' compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantita' mancanti rispetto alla dichiarazione. Per le differenze di qualita' o di quantita' fra la dichiarazione e le merci destinate alla esportazione temporanea, si applica l'ammenda non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenza su merci soggette a dazio di uscita, sara' compreso nel computo dell'ammenda anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione. L'ammenda non si applica quando la differenza di quantita' non supera il cinque per cento.