Art. 311.
(Differenze di qualita' nella  riesportazione a scarico di temporanea
                            importazione)

  Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in
parte  diverse  da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si
applica  l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei
diritti  dovuti  sulle merci importate temporaneamente in luogo delle
quali ne sono presentate altre.
  Se  le  merci  presentate  per la riesportazione in sostituzione di
quelle  importate  temporaneamente sono soggette a diritti di uscita,
si  applica inoltre l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del
decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.