Art. 312. (Differenze di qualita' nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione) Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si applica l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualita' diversa. Se le merci esportate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano, soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.