Art. 312.
(Differenze di qualita' nella  reimportazione a scarico di temporanea
                            esportazione)

  Se le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in
parte  diverse  da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate, si
applica l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei
diritti dovuti sulle merci trovate di qualita' diversa.
  Se  le merci esportate temporaneamente in luogo delle quali ne sono
presentate  altre per la reimportazione, erano, soggette a diritti di
uscita,  si  applica  inoltre  l'ammenda  non  minore  del doppio ne'
maggiore  del  decuplo  dei  diritti dovuti per la esportazione delle
merci medesime.