Art. 313.
(Differenze di quantita'     rispetto    alla    dichiarazione    per
                riesportazione e per reimportazione)

  Se  in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano
differenze  di quantita' che superino il cinque per cento, si applica
l'ammenda  non minore dell'intero ammontare, ne' maggiore del decuplo
dei  diritti  di  entrata  dovuti sulle merci mancanti o di quelli di
uscita dovuti sulle merci eccedenti.
  Se  in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano
differenze  di quantita' che superino il cinque per cento, si applica
l'ammenda  non minore dell'intero ammontare, ne' maggiore del decuplo
dei  diritti  di  entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di
uscita dovuti sulle merci mancanti.