Art. 313. (Differenze di quantita' rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione) Se in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantita' che superino il cinque per cento, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare, ne' maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti. Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantita' che superino il cinque per cento, si applica l'ammenda non minore dell'intero ammontare, ne' maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.