Art. 314.
(Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni
    relative a merci in temporanea importazione od esportazione)

  Nei  casi  previsti  negli  articoli 310 e 313 si applica, in luogo
dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore
dell'intero  ammontare  della  differenza  dei  diritti di confine se
l'inesattezza  della  dichiarazione dipende da errori di calcolo o di
trascrizione  commessi  in  buona  fede,  fermo restando l'esonero da
sanzioni  per  le  differenze di quantita' che non superano il cinque
per cento.