Art. 314. (Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione) Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica, in luogo dell'ammenda, la pena pecuniaria non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantita' che non superano il cinque per cento.