Art. 316. (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani) E' punito con l'ammenda da lire ottocento a tremila il capitano che: a) ancora la nave fuori degli spazi stabiliti; b) ritarda la presentazione del manifesto, quando e' prescritto; c) e' sprovvisto del lasciapassare che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 121; d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della Guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave; e) e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione, eccettuato il caso di cui all'art. 284, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 141 e 227, le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano. E' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila il capitano di una nave di stazza netta superiore a duecento tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli. E' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire trentamila il capitano che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della Guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, sempreche' il fatto non costituisca reato piu' grave.