Art. 316.
          (Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani)

  E'  punito  con  l'ammenda  da lire ottocento a tremila il capitano
che:
    a) ancora la nave fuori degli spazi stabiliti;
    b) ritarda la presentazione del manifesto, quando e' prescritto;
    c) e' sprovvisto del lasciapassare che tiene luogo del manifesto,
a norma dell'art. 121;
    d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il
permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della Guardia
di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave;
    e)  e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione,
eccettuato  il  caso  di cui all'art. 284, lettera e), da cui debbono
essere  accompagnate,  a  norma  degli  articoli  141 e 227, le merci
estere  nel  trasporto  da  una dogana all'altra per via di mare e le
merci  nazionali  nel  cabotaggio o nella circolazione per il lago di
Lugano.
  E'  punito  con  l'ammenda  da lire quattromila a lire ventimila il
capitano di una nave di stazza netta superiore a duecento tonnellate,
che  non  possiede  il manifesto e i documenti del carico o ricusa di
esibirli.
  E'  punito  con  l'ammenda  da lire cinquemila a lire trentamila il
capitano  che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i
funzionari della dogana e i militari della Guardia di finanza, ovvero
fa  partire  la  nave  senza  il permesso della dogana, sempreche' il
fatto non costituisca reato piu' grave.