Art. 317.
(Inosservanza di prescrizioni doganali  da  parte  dei  comandanti di
                             aeromobili)

  E'  punito  con  l'ammenda  da  lire  ottocento a lire diecimila il
comandante di aeromobile che:
    a)  attraversa  il  confine  dello  spazio  aereo sottoposto alla
sovranita' dello Stato fuori dei punti prescritti;
    b)   atterra   volontariamente   fuori   dell'aeroporto  doganale
prescritto,  ancorche' ne segnali l'atterraggio alle Autorita' di cui
all'art. 114;
    c)  e'  sfornito  del  manifesto  di  cui all'art. 115, quando e'
prescritto,  o  rifiuta  di  presentarlo,  sempre quando il fatto non
costituisca reato piu' grave;
    d)  non  adempie  all'obbligo  della  presentazione del manifesto
prima della partenza, quando tale presentazione e' prescritta;
    e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli
e  persone  senza  il permesso della dogana o senza la assistenza dei
militari  della  guardia  di  finanza,  sempre  quando  il  fatto non
costituisca reato piu' grave.
  Il  comandante  dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di
competenza  delle autorita' doganali o ne trasgredisce gli ordini, e'
punito  con  l'ammenda da lire cinquemila a trentamila, sempreche' il
fatto non costituisca reato piu' grave.
  Le  pene  sopraindicate  si  applicano  indipendentemente da quelle
comminate   per   il   medesimo  fatto  dalle  leggi  speciali  sulla
navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.