Art. 317. (Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili) E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire diecimila il comandante di aeromobile che: a) attraversa il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato fuori dei punti prescritti; b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorche' ne segnali l'atterraggio alle Autorita' di cui all'art. 114; c) e' sfornito del manifesto di cui all'art. 115, quando e' prescritto, o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave; d) non adempie all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza, quando tale presentazione e' prescritta; e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza la assistenza dei militari della guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato piu' grave. Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorita' doganali o ne trasgredisce gli ordini, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a trentamila, sempreche' il fatto non costituisca reato piu' grave. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.