Art. 318.
(Omissione o ritardo nella presentazione      della     dichiarazione
                              doganale)

  E'  punito  con  l'ammenda  da  lire  ottocento a milleduecento chi
omette  di  fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine
stabilito, o prorogato ai sensi dell'art. 95.