Art. 319.
                (Inosservanza di formalita' doganali)

  E'  punito  con  l'ammenda  da  lire  ottocento  a  lire cinquemila
chiunque:
    a)  importa  od  esporta  per  vie  o in orari non permessi merci
esenti da diritti di confine;
    b)  e'  sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione
da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate
nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227.
  E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire duemila chiunque:
    a)  presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da
altra  dogana  con  bolletta  di  cauzione, dopo il termine stabilito
nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;
    b)  presenta  alla  dogana  di destinazione, nei casi di cui alla
lettera  precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza
differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.