Art. 319. (Inosservanza di formalita' doganali) E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire cinquemila chiunque: a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine; b) e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227. E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire duemila chiunque: a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo; b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.