Art. 32. (Vigilanza doganale negli aeroporti) All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, i funzionari doganali e i militari della guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di loro competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate. Nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico saranno stabilite le norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.