Art. 32.
                (Vigilanza doganale negli aeroporti)

  All'arrivo,   alla  partenza  e  durante  lo  stazionamento  di  un
aeromobile,  i  funzionari  doganali  e  i  militari della guardia di
finanza  possono  procedere  agli  accertamenti  di  loro  competenza
riguardanti  l'aeromobile,  il  suo equipaggio, le persone presenti a
bordo e le cose trasportate.
  Nel regolamento per l'applicazione del presente testo unico saranno
stabilite  le  norme per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili
che fanno scalo in aeroporti non doganali.