Art. 320.
(Pene per le violazioni delle norme   sui   depositi  nelle  zone  di
                             vigilanza)

  Chiunque  violi  le  norme  stabilite con il decreto del Presidente
della  Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare l'istituzione e
l'esercizio  dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, e' punito
con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila.