Art. 320. (Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza) Chiunque violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila.