Art. 321.
(Pene per le violazioni  delle  discipline  imposte  alla navigazione
                      nelle zone di vigilanza)

  Il  capitano, il quale violi le discipline stabilite con il decreto
del  Presidente  della  Repubblica  indicato  nell'art.  27,  per  la
navigazione  nei  laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza,
e' punito con l'ammenda da lire mille a lire dodicimila.