Art. 322. (Altri casi di violazioni) Per qualunque violazione alle norme del presente testo unico per la quale, non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire ottocento a lire ventimila. Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico puo' essere comminata, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da lire ottocento a lire diecimila, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.