Art. 322.
                     (Altri casi di violazioni)

  Per qualunque violazione alle norme del presente testo unico per la
quale,  non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda
da lire ottocento a lire ventimila.
  Per  le  violazioni  delle  norme  contenute  nel  regolamento  per
l'esecuzione  del  presente  testo  unico  puo' essere comminata, nel
regolamento  stesso,  la  pena  dell'ammenda da lire ottocento a lire
diecimila, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.