Art. 325.
  (Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali)

  La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente
testo  unico accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente
al  funzionario  dell'amministrazione  doganale  allo  uopo delegato,
anche  su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia
giudiziaria.
  Questa  disposizione  si  osserva  altresi' per le violazioni delle
disposizioni  di  ogni  altra legge nei casi in cui l'applicazione di
essa e' demandata alle dogane.
  Il  processo  verbale,  oltre  a quanto e' prescritto dal codice di
procedura   penale,  deve  contenere  le  indicazioni  relative  alla
qualita',  quantita' ed al valore delle merci; alla presa in consegna
delle  cose  sequestrate  di  cui  all'art. 333; alla classificazione
doganale  delle  merci  soggette a tributo; all'ammontare dei diritti
dovuti,  nonche'  delle  multe, delle ammende e delle pene pecuniarie
stabilite dalla legge per le violazioni accertate.
  Il  processo  verbale  e' trasmesso al Procuratore della Repubblica
presso  il tribunale ovvero all'intendente di finanza rispettivamente
competenti   per   il  procedimento  penale  o  per  quello  relativo
all'applicazione  della  pena pecuniaria, salvo che la violazione sia
estinta,  a  seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per oblazione
od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.