Art. 325. (Processo verbale per violazioni accertate negli spazi doganali) La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente testo unico accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'amministrazione doganale allo uopo delegato, anche su rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria. Questa disposizione si osserva altresi' per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata alle dogane. Il processo verbale, oltre a quanto e' prescritto dal codice di procedura penale, deve contenere le indicazioni relative alla qualita', quantita' ed al valore delle merci; alla presa in consegna delle cose sequestrate di cui all'art. 333; alla classificazione doganale delle merci soggette a tributo; all'ammontare dei diritti dovuti, nonche' delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie stabilite dalla legge per le violazioni accertate. Il processo verbale e' trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ovvero all'intendente di finanza rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della pena pecuniaria, salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.